Domenica, 10 Gennaio 2021 15:00

L' ''agilità'' delle Donne nel lavoro agile: proroga fino al 31 marzo 2021

Il lavoro agile è regolato dagli artt. da 18 a 22 della L. 81/2017 e viene definito come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato:

- stabilita mediante accordo tra le parti;

- con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici;

- eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale (stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva).

La suddetta disciplina si applica:

  • ai rapporti di lavoro privato,
  • ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, secondo le direttive emanate anche per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, adottate in base a quanto previsto dall'art. 14 della l. 124/2015 (in attuazione del quale sono state emanate la Direttiva n. 3 del 2017 e la Circolare n. 1 del 2020).

Lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile deve essere disciplinato da un apposito accordo, specificandone:

- forma: l'accordo relativo alla modalità di lavoro agile può essere a tempo determinato o indeterminato e deve essere stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova;

- contenuto: l'accordo deve contenere:

  • la disciplina dell'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore (art. 16, comma 1, della l. 81/2017);
  • con riferimento alle prestazioni svolte al di fuori dei locali aziendali, la disciplina dell'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della l. 300/1970 (art. 18, comma 1, della l. 81/2017);
  • l'individuazione delle condotte che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari (art. 18, comma 2, della l. 81/2017);
  • la disciplina dei tempi di riposo del lavoratore (art. 18, comma 1, della l. 81/2017);
  • le misure (tecniche ed organizzative) necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro (art. 16, comma 1, (art. 18, comma 1, della l. 81/2017);

- modalità di recesso: nel caso di accordo a tempo indeterminato, per il recesso (dalla modalità di lavoro agile e non dal rapporto di lavoro in quanto tale) è richiesto un preavviso non inferiore a 30 giorni; il termine di preavviso è elevato a 90 giorni nel caso in cui il recesso da parte del datore di lavoro riguardi un rapporto di lavoro agile con un lavoratore disabile (per consentirgli un'adeguata riorganizzazione del proprio percorso lavorativo in relazione alle esigenze di vita e di cura). La presenza di un giustificato motivo consente di recedere senza preavviso nell'accordo a tempo indeterminato e prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato.

In conseguenza dell’emergenza epidemiologica del Covid-19, la l. 27/2020, c.d. Cura Italia, la l. 77/2020, c.d. Decreto Rilancio, la l. 126/2020, c.d. decreto di agosto ed il d.l. 183/2020, c.d. Milleproroghe raccomandano l’utilizzo del lavoro agile, per qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, le cui attività possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; in particolare, gli artt. 90 e 263 della l. 77/2020, c.d. Decreto Rilancio, disciplina lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile rispettivamente per il settore privato e per il settore pubblico impiego, stabilendo la c.d. procedura semplificata per attivare lo svolgimento del lavoro in modalità agile, la quale prevede che non deve essere comunicato nessun accordo individuale, ma solo l’elenco dei lavoratori posti in regime di lavoro “agile”. Tale modalità, con i punti 29 e 32 dell’allegato 1, del d.l. 183/2020, c.d. Milleproroghe 2021, è stata prorogata fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021.

La proroga del lavoro agile, per le donne madri/lavoratrici è …. sembra un paradosso, ma più le donne sono in difficoltà più danno il meglio di se stesse, a mio parere, se i gatti hanno sette vite, le donne, in questo periodo di pandemia, hanno dimostrato di averne settanta. Andare a lavoro, accudire la famiglia e lasciare i figli dislocati nelle varie scuole di ordine e grado era già un impegno senza pari, ma, a causa del Covid-19, essere " A CASA" e fare finta di non esserlo, è un miracolo all'ennesima potenza e possono comprenderlo solo le donne. Come prima mossa cerchi di “sistemare” i figli e il marito che, come al solito, “non riesce a trovare i calzini, che da decenni sono nello stesso posto e nello stesso cassetto di sempre”, poi ti azzardi a "darti una aggiustata" con correttore e matita in viso, tailleur di ordinanza da sopra e pigiamone e pantofole da sotto, alla fine sistemazione computer tale da non inquadrare le vettovaglie e panni da stirare ... e ciak si inizia il lavoro "agile", mentre come sotto fondo ci sono le voci dei piccoli che chiedono: "mami ci porti pane e nutella!". Sarà pure lavoro da casa, ma si chiama "Agile" per l'agilità delle donne “giocoliere” che devono far sembrare leggero come un battito d'ali, anche il più grosso macigno che le è capitato tra capo e collo, chiamato Covid-19.

 

Articolo a cura dell’Avv. Rocchina Staiano

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