E' possibile fermare lo stalker?

''Mi ha picchiata, mi ha sfregiata, mi ha torturata o …  - prendendo spunto dalla notizia di ieri (24 gennaio 2021) di una giovane di 17 anni buttata in burrone dal fidanzato - ''mi ha uccisa'' ... notizie ormai che, alla maggior parte di chi le ascolta e le legge, non fanno "maledettamente più scalpore", ma sembrano di rito o quasi vigliaccamente normali.

Mi vengono in mente tante domande: ''La nostra legislazione cosa prevede? Ci sono leggi o provvedimenti che tutelino le vittime di atti persecutori?''

La risposta è sì, l’art. 7 della l. n. 38 del 2009 - che è stato modificato dall’art. 1 della l. 119/2013 - introduce nel codice penale, tra i delitti contro la libertà morale, l’art. 612-bis, recante il delitto di "Atti persecutori", c.d. reato di stalking. Ai fini della positiva configurazione del reato di stalking, ai sensi dell’art. 612bis c.p., si richiede la sussistenza di una pluralità di atti tipici, essenzialmente concretantisi in minacce e/o molestie, sia fisiche che verbali, che si dispieghino nel tempo con caratteri di abitualità, e tali vessazioni, fisiche o psicologiche, devono esprimere una sorta di strategia sopraffattrice della personalità della vittima, nella quale viene ingenerato un fondato timore e viene indotta un'alterazione delle abitudini di vita (Cass. pen., Sez. IV, n. 14391 del 28 febbraio 2012). Sul punto, va evidenziato che il delitto di cui all'art. 612bis c.p. c è un reato a fattispecie alternative, ciascuna delle quali è idonea a realizzarlo; pertanto, ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, “essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità" (così Cass. pen., sez. V, 26 aprile 2016, n. 3578, tra le tante in senso conforme, Cass. pen., sez. V, 26 febbraio 2016, n. 18473 e Cass. pen., sez. V, 5 febbraio 2016, n. 25405). Quanto al “grave e perdurante stato di ansia” e al “fondato timore per l'incolumità”, elementi che attengono alla sfera emotiva e psicologica dell'individuo, è necessario che gli stessi siano accertati attraverso una accurata osservazione di elementi e indici comportamentali che devono variare nel tempo, dunque attraverso la valutazione comparativa tra un “prima” e un “dopo”, tra la situazione precedente e successiva rispetto alla condotta dell'agente; e detti elementi e indici comportamentali devono denotare un'apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell'equilibrio psicologico del soggetto passivo. Importa, tuttavia, precisare che se, per un verso, l'assenza di riferimenti a criteri accertativi di natura medico legale non consente di ritenere che detto evento sussista solo in presenza di stati ansiosi che acquisiscano connotazioni da patologia psichiatrica, per altro verso, la fondatezza del timore è requisito che attiene alla sfera interna della propria coscienza e che deve presentare un nesso di correlazione causale con la condotta dell'agente.

Sul punto, la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., sez. V, n. 14200 del 2018) ha avuto modo di evidenziare che “in tema di atti persecutori, la prova dell'evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata a elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente e anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreo in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata".

A questo punto ci si chiede: “Se tutto ciò non potrà essere provato?” La risposta è molto semplice: “Non esiste il reato di stalking….”

Dunque, se il mondo delle norme è inadeguato, pieno di “buche” legislative ed anche di leggerezza burocratica da far paura, anche nello scegliere la passione le donne “sono spericolate”, altrimenti non è vita per noi!!! La passione per un amore ce la costruiamo nella nostra mente fatta di tanti puzzle, che si intersecano tra loro, fatti di profumi, di sguardi, di complimenti, di canzoni e di braccia che si intrecciano, ma come per “magia oscura” resettiamo dalla nostra mente, dai nostri occhi, dalle nostre mani: le parole urlate in faccia, i gesti di violenza, i silenzi, le mancanze e le umiliazioni, poi ci ricordiamo chi siamo …  Siamo Noi, Siamo Donne e saremo sempre queste: forti come l'acciaio misto a ferro, non abbiamo tempo per asciugare lacrime di rabbia, ma abbiamo la forza di mimetizzarci tra le spine della vita e l'abilità camaleontica di essere sempre “fiere come il sole”, perché abbiamo la spina dorsale a “velo di rose".

 

Articolo a cura dell'Avv. Rocchina Staiano

 

 

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