In Argentina una Risoluzione ha bandito il riferimento alla Alienazione Parentale anche dalle radio e dalle televisioni: ''Provoca gravi violazioni dei diritti umani!''

In Argentina esiste un'agenzia pubblica chiamata "Difensore Pubblico dei Servizi di Comunicazione Audiovisiva" (Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual) creata per ricevere richieste, reclami e lamentele da parte del pubblico radiofonico e televisivo affinche' i diritti degli ascoltatori e degli spettatori siano rispettati.

L'occasione di bandire pubblicamente il riferimento alla teoria Alienazione Genitoriale da tutti i programmi radio televisivi argentini si e' avuta alcuni mesi fa, quando uno psicologo intervistato in un famoso programma televisivo argentino ha fatto riferimento appunto ai cd casi di "alienazione genitoriale" o "PAS".

Le reazioni del pubblico argentino non si sono fatte attendere! E ciò anche perché, a causa della legge sulla Alienazione Parentale introdotta nell'ordinamento argentino fin dagli anni '90 (v.  Ley 24.270 in https://www.alienazione.genitoriale.com/largentina-ha-una-legge-per-proteggere-i-bambini-dalla-pas-gia-dal-1993/  ) , in quel Paese innumerevoli e gravissime sono state le conseguenze di distorsione della giustizia penale e civile, cosi da provocare centinaia di vittime innocenti: bambini che, non protetti dai tribunali argentini, sono stati uccisi e/o rivittimizzati ed abusati dai loro padri, a cui erano stati affidati in via esclusiva, in quanto nonostante si trattasse di uomini pericolosi e maltrattanti essi erano stati ritenuti più adeguati delle madri, reputate da psicologi giuridici e psichiatri forensi consulenti del tribunale -sostenitori della PAS - inadeguate in quanto esse, dopo aver denunciato le violenze e gli abusi, chiedevano protezione anche per i loro figli e dunque esprimevano un atteggiamento "ostativo" a loro parere ingiustificato verso la relazione genitoriale paterna.

Le istituzioni argentine sono state dunque costrette ad approfondire il tema ed emettere la risoluzione n. 52.

Una risoluzione che rimarrà nella storia internazionale perché, molto meglio di Corti di Cassazione e tribunali internazionali, e' riuscita a giungere al cuore del problema, a denunciarlo e condannarlo!

Nelle radio e nei programmi televisivi argentini dal 14 maggio scorso non si potrà più fare riferimento alla PAS ne' a costrutti analoghi, non avendo essi alcuna validità scientifica ed anzi provocando una gravissima distorsione cognitiva pregiudizievole verso le donne ed i minori che denunciano abusi paterni, spesso già vittime di violenze domestiche abusi incestuosi, tale da violare i loro diritti fondamentali  e provocare gravi rivittimizzazioni proprio sui minori, cosi da esporli a nuovi abusi!

Il comunicato è ampio e molto articolato, ripercorre molte delle tappe attraverso le quali a livello internazionale la teoria della Alienazione Genitoriale è stata disvelata e condannata in quanto rivittimizzante donne e minori già vittime di violenza domestica ed abusi.

Di seguito la traduzione della Nota di introduzione al Comunicato:

"Il Difensore  raccomanda di evitare l'uso della "sindrome da alienazione parentale".
Venerdì 14 maggio 2021

L'agenzia ha raccomandato ai media audiovisivi di evitare l'uso della falsa "Sindrome da Alienazione Parentale" (P.A.S.). Lo ha fatto dopo diverse lamentele del pubblico su questo concetto.
Con una risoluzione pubblica si è suggerito ai media audiovisivi di evitare la diffusione acritica di concetti e informazioni che mancano di supporto scientifico e che mettono a rischio i diritti dei bambini e degli adolescenti e/o riproducono stereotipi di genere, come la cosiddetta Sindrome di Alienazione Parentale (P.A.S.).

Inoltre, è stato raccomandato che nel trattamento delle questioni relative ai bambini e agli adolescenti, la priorità dovrebbe essere data alla protezione dei loro diritti e che dovrebbe essere incoraggiata una copertura che eviti la rivittimizzazione e non replichi la violenza che possono aver subito.
In relazione al ruolo dei media nella prevenzione della violenza di genere, è stato suggerito che nei futuri messaggi narrativi, la priorità dovrebbe essere data alla promozione della parità di trattamento e alla denaturalizzazione dei modelli socioculturali che riproducono la disuguaglianza o generano violenza di genere.

Coloro che hanno fatto queste presentazioni all'agenzia, che hanno portato alla risoluzione, hanno fatto riferimento all'inesistenza della sindrome a cui si fa riferimento, sottolineando che il suo uso porta alla violazione dei diritti umani dei bambini e degli adolescenti e delle donne che fanno denunce di abuso e/o maltrattamento sessuale infantile.

La sindrome conosciuta come SAP - dal suo acronimo - è un concetto che non esiste come diagnosi clinica, che non è approvato dalle organizzazioni internazionali. Nasce dall'esperienza di un bambino che viene manipolato da un genitore per rivoltarsi contro l'altro genitore e resistere al contatto con lui o lei. Non è riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o da associazioni psichiatriche o psicologiche. Finora non ci sono prove scientifiche a sostegno.
Il suo uso in istanze giudiziarie e amministrative può dar luogo a gravi violazioni dei diritti dei bambini e degli adolescent
i. Allo stesso tempo, il suo uso si basa sulla riproduzione di stereotipi riguardanti le donne madri che denunciano situazioni di abuso e maltrattamento verso di loro e i loro figli.

In questo senso, la diffusione acritica di questo concetto attraverso i media è preoccupante. Per questo motivo, l'agenzia ha trasmesso ai media l'importanza di promuovere una copertura che non rivittimizzi o replichi la violenza di genere o la violenza subita da bambini e adolescenti.
La risoluzione, che può essere consultata o scaricata alla fine della nota, è stata portata all'attenzione della Segreteria Nazionale per l'Infanzia, l'Adolescenza e la Famiglia (SENAF), sotto il Ministero dello Sviluppo Sociale della Nazione e l'Ufficio del Difensore Civico Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza."

Ecco la traduzione della Nota, che pubblichiamo in originale a fine pagina:

"Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

Buenos Aires,

VISTA l'AZIONE Nº 5/2020, l'AZIONE Nº 139/2020 e l'AZIONE Nº 19/2021, di questo UFFICIO DEL MINISTRO PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA, la Legge sui Servizi di Comunicazione Audiovisiva Nº 26.522, i suoi regolamenti e le norme complementari, e che, per mezzo dell'articolo 19 comma a) della Legge Nº 26. 522, è stato creato l'OMBUDSMAN'S OFFICE FOR AUDIOVISUAL COMMUNICATION SERVICES, e una delle sue missioni e funzioni è quella di trattare le domande, i reclami e le rivendicazioni del pubblico riguardo ai Servizi di Comunicazione Audiovisiva.

Che nell'ambito dei procedimenti n. 5/2020, n. 139/2020 e n. 19/2021, sono stati trattati diversi reclami con i quali il pubblico affermava che i suoi diritti erano stati violati convalidando l'uso della "Sindrome di Alienazione Parentale" (P.A.S.) nei messaggi trasmessi da diversi media audiovisivi.

Che coloro che hanno presentato le denunce hanno sostenuto che la sindrome non esiste e che, allo stesso tempo, il suo uso porterebbe alla violazione dei diritti umani dei bambini e degli adolescenti e delle donne che denunciano abusi e/o maltrattamenti sessuali su minori.

Che il ricevimento delle denunce menzionate nei considerando precedenti ha provocato un'analisi interdisciplinare da parte della DIREZIONE DI ANALISI, INDAGINE E MONITORAGGIO - qui di seguito denominata DAIM - e della DIREZIONE DI TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI AFFARI LEGALI di questa Agenzia, sulla base della visione delle trasmissioni citate. Dette aree hanno realizzato l'analisi socio-semiotica dei messaggi contestati e l'esame del quadro normativo in vigore, rispettivamente, e la DIREZIONE DI PROTEZIONE DEI DIRITTI E AFFARI LEGALI ha emesso un parere su tali azioni, nell'ambito dell'esercizio delle sue competenze, raccomandando di informare i segnali e le società di produzione dei reclami ricevuti, così come le considerazioni formulate. Ha anche proposto la realizzazione di incontri e/o sessioni di formazione per approfondire il tema, e fornire strumenti per trasmettere al pubblico messaggi rispettosi dei diritti nelle future trasmissioni.

Che nel quadro dell'Azione n. 5/2020, in seguito all'analisi condotta dal DAIM e dalla DIREZIONE DI TUTELA DEI DIRITTI E AFFARI LEGALI, sono state rese note la rivendicazione e le considerazioni dell'agenzia a questo proposito.

Che il programma "Fantino a la tarde" ha fatto una trasmissione riparatrice che è stata trasmessa dal canale América TV.

Che il DAIM, dalla visione della trasmissione menzionata, ha identificato nel suo rapporto che il programma "Fantino ala tarde" ha proposto un contributo prezioso convocando la giornalista Liliana HENDEL, che ha problematizzato la presunta sindrome di alienazione parentale, spiegando la sua origine e le sue modalità di utilizzo come forma di violenza contro le donne e i bambini.

Che nel caso del Procedimento n. 139/2020 le denunce hanno contestato i messaggi di diversi media che facevano riferimento a discorsi legati all'impedimento del contatto con i bambini a causa di provvedimenti giudiziari, in una prospettiva che ritenevano rafforzasse modelli e stereotipi di disuguaglianza, e in questo senso alludevano alla presenza di violenza di genere.

Che la DIREZIONE DI ANALISI, RICERCA E MONITORAGGIO e la DIREZIONE DI PROTEZIONE DEI DIRITTI E AFFARI GIURIDICI analizzarono queste trasmissioni su base interdisciplinare, in cui si identificò la diffusione di messaggi che presentavano i suddetti temi al pubblico da prospettive poco rigorose rispetto al trattamento dell'informazione, e in questo senso banalizzanti.

Che si è ritenuto necessario trasmettere ai concessionari l'importanza di trattare con rigore le informazioni relative a situazioni di violenza nei confronti di bambini e/o adolescenti e per motivi di genere, sottolineando l'importanza del loro ruolo nella protezione dei diritti dei bambini e degli adolescenti, e nella prevenzione e denaturalizzazione di qualsiasi tipo di violenza contro le persone in base al genere.

Che l'Azione N°19/2021 ha elaborato le rivendicazioni del pubblico che ancora una volta si è opposto ad un messaggio televisivo che faceva riferimento alla "Sindrome di Alienazione Parentale" come un concetto valido.

Che in questo caso, l'analisi socio-semiotica ha verificato l'allusione alla "P.A.S." nel quadro dell'approccio di un caso conflittuale di separazione tra due personaggi pubblici.

Che la DIREZIONE DI PROTEZIONE DEI DIRITTI E AFFARI LEGALI, dopo l'analisi normativa del caso, ha segnalato la sua tensione con la normativa vigente, e ha dichiarato che l'allusione alla "S.A.P." come concetto e, in questo senso, la sua convalida, senza essere inquadrata in un messaggio che permetta l'appropriazione critica da parte del pubblico, può implicare una violazione dei diritti di bambini e adolescenti, e un modo di esercitare la violenza di genere,in quanto riproduce stereotipi negativi di dominazione e disuguaglianza nelle relazioni sociali.

Che in questo caso il parere dell'area ha suggerito, tra le altre misure, di emettere una raccomandazione pubblica relativa all'approccio da parte dei media audiovisivi delle questioni associate alla falsa Sindrome di Alienazione Parentale (P.A.S.).

Che la Legge dei Servizi di Comunicazione Audiovisiva No. 26. 522, stabilisce nella sua sezione 3 gli obiettivi per i servizi di comunicazione audiovisiva, tra cui la diffusione delle garanzie e dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione Nazionale; la difesa della persona umana e il rispetto dei diritti più personali; la promozione della protezione e della salvaguardia dell'uguaglianza tra uomini e donne e il trattamento plurale, egualitario e non stereotipato, evitando qualsiasi discriminazione basata sul genere o sull'orientamento sessuale.

Che, ai sensi dell'articolo 2 della suddetta legge, l'attività svolta dai servizi di comunicazione audiovisiva è considerata un'attività di interesse pubblico, di natura fondamentale per lo sviluppo socio-culturale della popolazione attraverso la quale si esteriorizza il diritto umano inalienabile di esprimere, ricevere, diffondere e indagare informazioni, idee e opinioni, e che pertanto deve essere esercitata con responsabilità sociale; che a tal fine è essenziale esercitare il diritto alla libertà di espressione in armonia con il rispetto degli altri diritti che possono essere lesi.

Che la giurisprudenza interamericana ha caratterizzato la libertà di pensiero e di espressione come un diritto con due dimensioni: una individuale, che consiste nel diritto di ogni persona di esprimere i propri pensieri, idee e informazioni, e una collettiva o sociale, che consiste nel diritto della società di cercare e ricevere qualsiasi informazione (informazioni e idee di ogni tipo), di conoscere i pensieri, idee e informazioni degli altri, e di essere ben informati.

Che le dimensioni della libertà di espressione -individuale e collettiva- evidenziano la triplice funzione che questo diritto compie in una società: proteggere il diritto individuale di ogni persona a pensare con la propria testa e a condividere con gli altri le proprie e le altrui informazioni e pensieri; al consolidamento di società veramente democratiche; e una funzione strumentale, poiché è uno strumento chiave per l'esercizio di altri diritti fondamentali.2

Che per quanto riguarda la cosiddetta "Sindrome di Alienazione Parentale" (P.A.S.), bisogna notare che questo concetto è stato usato per la prima volta nel 1987 dallo psichiatra Richard GARDNER, il quale ha sottolineato che consiste in un genitore che intenzionalmente aliena o programma il bambino a rifiutare, senza una causa reale, il genitore non convivente.3

Che è essenziale segnalare che nessun organismo specializzato, né a livello locale né a livello internazionale, riconosce il valore scientifico della P.A.S.

Che è stata contestata come sindrome dalla comunità scientifica nazionale e internazionale, tra gli altri, dall'Associazione Argentina per l'Abuso e il Maltrattamento Sessuale del Bambino, la Federazione degli Psicologi della Repubblica Argentina, la Camera dei Deputati della Nazione Argentina, l'Associazione Psicologica Americana, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l'Associazione Spagnola di Neuropsichiatria, l'Associazione Medica Americana, l'Associazione Nazionale degli Avvocati degli Stati Uniti, l'Associazione Psichiatrica Americana.4

Che il Comitato Argentino per il Seguito e l'Applicazione della Convenzione Internazionale sui Diritti del Bambino (CASACIDN) ha espresso la sua preoccupazione e ripudio del trattamento dell'inesistente Sindrome di Alienazione Parentale (P.A.S.), che promuove il legame forzato dei bambini con i loro genitori.5

Nello stesso senso, il Segretariato Nazionale per l'Infanzia, l'Adolescenza e la Famiglia (SENAF), dipendente dal Ministero dello Sviluppo Sociale, ha dichiarato che l'uso del S.A.P., senza supporto accademico o specialistico, è ancora più preoccupante se viene fatto da aree con capacità di influenzare l'opinione pubblica.6

Che questi enti e organizzazioni hanno denunciato le gravi violazioni dei diritti dei bambini che comportano le decisioni amministrative e giudiziarie ispirate dalla suddetta "Sindrome Pas" viola apparentemente il diritto dei bambini e degli adolescenti ad essere ascoltati, porta alla loro stigmatizzazione e nega loro lo status di soggetti di diritto, mentre allo stesso tempo può portare alla privazione delle misure di protezione che lo Stato è tenuto a fornire in situazioni di abuso e/o violenza.7

Che l'uso delle suddette SAP espone i bambini e gli adolescenti ad essere nuovamente vittimizzati.

Che il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) ha emesso un parere sull'uso della suddetta sindrome.

Che questa entità ha sostenuto che "nonostante sia stata confutata dalla comunità scientifica nazionale e internazionale, la SAP è usata come strategia per ottenere una difesa di successo nei casi di abuso sessuale intrafamiliare e nelle dispute sulla custodia e le visite. Il suo uso significa che le particolarità di ogni caso di abuso sessuale commesso contro i bambini non sono prese in considerazione".8

L'UNICEF ha anche sottolineato che l'uso della SAP rafforza le asimmetrie storiche, invisibilizza e indebolisce le vere vittime vulnerabili della nostra società: i bambini.9 Ha anche sottolineato che l'uso della SAP "viola apparentemente il diritto dei bambini e delle bambine ad essere ascoltati, come prescritto dalla Convenzione e dalla legge n. 26.061, li stigmatizza come "affabulatori", e nega il loro status di soggetti di diritto. Ma, in più, sono private di misure di protezione contro gli abusi e le violenze, sono esposte ad essere ri-vittimizzate, e costrette a ri-collegamenti forzati. Di conseguenza, inoltre, il ricorso al SAP aumenta le possibilità per gli autori di crimini gravi di assicurarsi l'impunità. E le madri di questi bambini sono demonizzate senza scrupoli".10

A questo proposito, l'Ufficio del Difensore civico nazionale per i bambini e gli adolescenti ha dichiarato: "In relazione alla necessità di rimuovere gli ostacoli affinché la voce dei bambini e degli adolescenti sia debitamente presa in considerazione, è necessario smantellare le barriere legali, politiche, economiche, sociali e culturali che attualmente inibiscono l'opportunità per i bambini di essere ascoltati e il loro accesso alla partecipazione in tutte le questioni che li riguardano. Questo obiettivo richiede la preparazione per affrontare i pregiudizi sulle capacità dei bambini .... Ma non è meno vero che prevalgono ancora molti pregiudizi in relazione alla verosimiglianza delle dichiarazioni dei bambini, ed è imperativo rimuovere gli ostacoli culturali che ancora permangono nella società in generale e nella magistratura in particolare, basati su diverse teorie derivate da quella del "bambino fabbricante", come la Sindrome di Alienazione Parentale e la co-costruzione, tra le altre".11

Che la Legge per la Protezione Integrale dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti n° 26. 061 stabilisce, nel suo articolo 3°, che il "miglior interesse del bambino e dell'adolescente" deve essere inteso come la soddisfazione massima, integrale e simultanea dei diritti e delle garanzie riconosciute in detta legge, rispettando la loro condizione di soggetti di diritto; il loro diritto ad essere ascoltati e a far prendere in considerazione la loro opinione e il rispetto del pieno sviluppo personale dei loro diritti nel loro ambiente familiare, sociale e culturale, tra gli altri.

Che, allo stesso modo, la Raccomandazione Generale CEDAW n. 35 (2017) sulla violenza di genere contro le donne, aggiornando la Raccomandazione Generale n. 19, ha osservato che "le rivendicazioni dei perpetratori o presunti tali durante e dopo, comprese quelle riguardanti la proprietà, la privacy, la custodia dei bambini, l'accesso, il contatto e le visite, dovrebbero essere determinate alla luce dei diritti umani delle donne e dei bambini alla vita e all'integrità fisica, sessuale e psicologica, e guidate dal principio del migliore interesse del bambino".

La legge 26.061 stabilisce nel suo articolo 3° che "quando c'è un conflitto tra i diritti e gli interessi dei bambini e degli adolescenti e altri diritti e interessi ugualmente legittimi, prevalgono i primi".

Che, da parte sua, la Convenzione sui diritti del fanciullo stabilisce nel suo articolo 17 che per assicurare il più possibile la prevalenza dell'interesse superiore del fanciullo, l'obbligo degli Stati nello "sviluppo di linee guida appropriate per proteggere il fanciullo dalle informazioni e dal materiale nocivo al suo benessere". Nell'articolo 19 stabilisce inoltre che gli Stati parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, sociali ed educative appropriate per proteggere il fanciullo da ogni forma di violenza fisica o mentale, lesioni o abusi, abbandono o trattamento negligente, maltrattamento o sfruttamento, compresi gli abusi sessuali.

Che questo Ufficio del Difensore Pubblico, nella "Guida per un trattamento responsabile dei bambini e degli adolescenti da parte dei media", ha sostenuto che è essenziale che la copertura mediatica non costituisca un nuovo atto di violenza verso i bambini e gli adolescenti coinvolti.12

Che ha anche sostenuto che è essenziale che la copertura mediatica dei casi dia priorità al rispetto e alla protezione dell'identità e dell'integrità psicologica, fisica e morale della persona interessata e contribuisca al suo processo di recupero. È stato anche sottolineato che la copertura mediatica della violenza contro i bambini e gli adolescenti deve essere compatibile con l'esercizio di una comunicazione rigorosa e responsabile.

Che questo implica dare priorità ai diritti e agli interessi dei bambini e degli adolescenti rispetto ad altri diritti che sono messi in gioco nella copertura mediatica e trasformare certe tendenze negative che si identificano nel trattamento informativo dei casi.

Che è stato anche sottolineato nella suddetta Guida che il contrario può avere un impatto negativo, non solo per i bambini e gli adolescenti interessati, ma anche per il potenziale pubblico di bambini e giovani che possono essere esposti al servizio di comunicazione audiovisiva.

Che, d'altra parte, l'uso del S.A.P. si basa sulla riproduzione di stereotipi negativi riguardanti i genitori donne, che denunciano situazioni di abuso e maltrattamento nei confronti loro e dei loro figli.

Che, in questo senso, costituisce una forma di violenza di genere e la riproduzione di stereotipi negativi che perpetuano il dominio e la disuguaglianza nelle relazioni sociali.

Che, tra i vari strumenti adottati con l'obiettivo di rispettare, promuovere e garantire i diritti delle donne in vigore in Argentina, c'è la "Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne", che ha l'obiettivo di ribaltare la situazione di violenza e disuguaglianza strutturale in cui si trovano le donne.

L'articolo 5 (a) della Convenzione stabilisce specificamente l'obbligo degli Stati di adottare misure per combattere i modelli socioculturali che riproducono la disuguaglianza, al fine di eliminare i pregiudizi e le pratiche consuetudinarie o qualsiasi altra pratica basata sull'idea di inferiorità o superiorità di uno dei due sessi o su ruoli stereotipati per uomini e donne.

Che la Convenzione Interamericana sulla Prevenzione, la Punizione e l'Eliminazione della Violenza contro le Donne - Convenzione di Belém do Pará - riconosce il diritto delle donne ad una vita libera dalla violenza, sia nella sfera pubblica che in quella privata, e il diritto ad essere valorizzate ed educate libere da modelli stereotipati di ruoli di genere.

Che questo strumento si riferisce al ruolo che i media possono svolgere nell'eliminazione della violenza contro le donne (articolo 8, paragrafo g).

Che la Legge sui Servizi di Comunicazione Audiovisiva corrisponde a queste norme e stabilisce tra gli obblighi di coloro che trasmettono contenuti nei mezzi di comunicazione sotto la sua giurisdizione quello di promuovere un trattamento plurale, egualitario e non stereotipato, evitando qualsiasi discriminazione basata sul sesso (articolo 3, paragrafo m).

Che la Legge sui Servizi di Comunicazione Audiovisiva stabilisce all'articolo 70 che si deve evitare la trasmissione di contenuti che promuovano un trattamento discriminatorio basato, tra gli altri motivi, sul sesso.

Che la suddetta legge prevede anche il dovere di garantire il rispetto delle disposizioni della Legge 26.485 - Legge sulla protezione integrale per prevenire, punire e sradicare la violenza contro le donne negli ambiti in cui si sviluppano le loro relazioni interpersonali. Secondo la legge 26.485, la violenza contro le donne è intesa come "qualsiasi comportamento, per azione o omissione, basato sul sesso, che, direttamente o indirettamente, sia nella sfera pubblica che in quella privata, sulla base di una relazione di potere ineguale, colpisce la loro vita, libertà, dignità, integrità fisica, psicologica, sessuale, economica o patrimoniale, partecipazione politica, così come la loro sicurezza personale" (articolo 4).

Che questa legge include la "violenza simbolica" come uno dei tipi di violenza, definita come quella "che, attraverso modelli, messaggi, valori, icone o segni stereotipati, trasmette e riproduce il dominio, la disuguaglianza e la discriminazione nelle relazioni sociali, naturalizzando la subordinazione delle donne nella società" (articolo 5).

Riconosce anche la "violenza dei media" come una delle modalità attraverso le quali si possono manifestare i diversi tipi di violenza, intendendo questa come "la pubblicazione o la diffusione di messaggi e immagini stereotipate attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione di massa, che promuove direttamente o indirettamente lo sfruttamento delle donne o la loro immagine", calunniano, diffamano, discriminano, disonorano, umiliano o violano la dignità delle donne, così come l'uso di donne, adolescenti e ragazze in messaggi e immagini pornografiche, legittimando la disparità di trattamento o costruendo modelli socio-culturali che riproducono la disuguaglianza o generano violenza contro le donne" (articolo 6, sub. f).

Che l'uso del S.A.P. si basa su stereotipi di genere negativi verso chi denuncia situazioni di maltrattamento verso le proprie persone e verso i propri figli, riproducendo modelli di dominio e disuguaglianza nelle relazioni sociali e contribuendo così alla violenza di genere.

Che la violenza di genere è una pratica strutturale che viola i diritti umani e le libertà fondamentali e colpisce gravemente donne, lesbiche, gay, bisessuali, travestiti, trans, intersessuali e queer di tutti i settori della società.13

Che l'allusione al S.A.P. come concetto e in questo senso la sua convalida, senza essere inquadrata in un messaggio che permetta l'appropriazione critica da parte del pubblico, può implicare una violazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti, e una forma di esercizio della violenza di genere.

Che è necessario trasmettere la necessità di promuovere la riflessione di comunicatori e licenziatari sull'importanza del ruolo dei media nella protezione dei diritti dei bambini e degli adolescenti e nello sradicamento della violenza di genere.

Che è anche importante trasmettere l'importanza di promuovere una copertura che non rivittimizzi o replichi la violenza subita da bambini e adolescenti, attraverso la violazione dei loro diritti, ma piuttosto che promuova la discussione, l'analisi e la contestualizzazione del problema, diffondendo allo stesso tempo dati socialmente rilevanti.

Che, in questo senso, sarebbe auspicabile e necessario che la copertura fornisse un'informazione rigorosa, ampliasse le prospettive sui casi, e completasse la copertura mediatica con la diffusione di informazioni rilevanti, come ricerche di specialisti, procedure per presentare denunce e informazioni di contatto che possano fornire istanze di attenzione agli individui.

Che la Direzione per la Tutela dei Diritti e degli Affari Legali e la Direzione per l'Analisi, l'Investigazione e il Monitoraggio hanno espresso i loro pareri nell'ambito delle rispettive competenze e che il presente provvedimento è emesso nell'esercizio dei poteri conferiti dagli articoli 19 e 20 della legge n. 26. 522, e il Decreto del Potere Esecutivo Nazionale n. 562 del 24 giugno 2020.

Pertanto, IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA RISOLVE DI RACCOMANDARE

a coloro che lavorano nei servizi di comunicazione audiovisiva, secondo un approccio responsabile e rispettoso

ARTICOLO 1: di evitare la diffusione acritica - e in questo senso la sua convalida - di concetti e informazioni che mancano di supporto scientifico e che mettono a rischio i diritti dei bambini e degli adolescenti e/o riproducono stereotipi di genere negativi, come la cosiddetta Sindrome di Alienazione Parentale (P.A.S.).

ARTICOLO 2: Raccomandare a coloro che lavorano nei Servizi di Comunicazione Audiovisiva di dare priorità nel trattamento delle questioni relative ai bambini e agli adolescenti, alla protezione dei loro diritti e di promuovere una copertura che eviti la rivittimizzazione e non replichi la violenza che possono aver subito.

ARTICOLO 3: Raccomandare a coloro che lavorano nei servizi di comunicazione audiovisiva di dare priorità nei futuri messaggi a narrazioni che promuovano la parità di trattamento e denaturalizzino i modelli socio-culturali che riproducono la disuguaglianza o generano violenza di genere.

ARTICOLO 4: Raccomandare a coloro che lavorano nei Servizi di Comunicazione Audiovisiva di promuovere la riflessione sul ruolo positivo dei media audiovisivi nella protezione dei diritti dei bambini e degli adolescenti e nello sradicamento della violenza di genere, soprattutto nel promuovere la protezione e la salvaguardia dell'uguaglianza, e un trattamento plurale, egualitario e non stereotipato, evitando qualsiasi discriminazione basata sul genere o sull'orientamento sessuale.

Articolo 5°: Notificare il contenuto della presente ai licenziatari e produttori denunciati nell'ambito dei procedimenti N° 5/2020, N° 139/2020 e N° 19/2021, ai denuncianti, alla Segreteria Nazionale dell'Infanzia, dell'Adolescenza e della Famiglia (SENAF), sotto il MINISTERO DELLO SVILUPPO SOCIALE DELLA NAZIONE e al DIFENSORE DELL'INFANZIA, DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI DELLA NAZIONE.

ARTICOLO 6: Registrazione, pubblicazione integrale sul sito web dell'agenzia e archiviazione.

Miriam L. Lewin

Certificato dall'Ufficio del Mediatore per i Servizi di Comunicazione Audiovisiva.

1Caso Kimel Vs Argentina s/ Sentencia de Fondo, reparaciones y costas, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2008.

2Caso KimelVs Argentina s/ Sentencia de Fondo, reparaciones y costas, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2008.

3 Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes: Una guía para tomar acciones y proteger sus derechos. UNICEF, 2016, pág. 13

4 Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes: Una guía para tomar acciones y proteger sus derechos. UNICEF, 2016.

5https://defensoria.org.ar/wp-content/uploads/2020/09/rechazo-a-la-divulgacion-del-SAP.pdf6https://defensoria.org.ar/wp-content/uploads/2020/09/rechazo-a-la-divulgacion-del-SAP.pdf  

7Abuso sexualcontra niños, niñas y adolescentes: Una guía para tomar acciones y proteger sus derechos. UNICEF, 2016

8 Abuso sexualcontra niños, niñas y adolescentes: Una guía para tomar acciones y proteger sus derechos. UNICEF, 2016.

9 Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes: Una guía para tomar acciones y proteger sus derechos. UNICEF, 2016.

10Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes: Una guía para tomar acciones y proteger sus derechos. UNICEF, 2016

11 https://defensoria.org.ar/wp-content/uploads/2020/09/Defensoria-Nacional-SAP.pdf

12 https://defensadelpublico.gob.ar/wp-content/uploads/2017/02/Guia-nin%CC%83ez-web-2019.pdf

13 https://www.mpf.gob.ar/dgdh/files/2017/04/DGDH-cuadernillo-5-El-derecho-a-la-protecci%C3%B3n.pdf

 

Articolo a cura dell’Avv. Michela Nacca

(https://studiolegaledonne.webnode.it/l/in-argentina-il-riferimento-alla-alienazione-parentale-viene-bandito-anche-dalle-radio-e-televisioni/?fbclid=IwAR01Bt9TifLReAO4o1adczAickMA6OV5ZukIpBSqkPtSrGjWRZJhOrBfmZ0)

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